Jarvis Safety at work – Approfondimenti

Premessa

Il D.Lgs. 81/08 ha fatto diversi accenni a lavori a rischio nei quali è richiesta la presenza di almeno due lavoratori, ma non è presente una sezione specificatamente dedicata a questo tema.
I punti del TUS che richiamano questo obbligo sono:

  • Articolo 66 Lavori in ambienti sospetti di inquinamento. “Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione”
  • Allegato IV, punto 3 Spazi confinati. “I lavoratori che prestano la loro opera all’interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all’esterno presso l’apertura di accesso”.
  • Articolo 145 Disarmo delle armature. “Il disarmo delle armature provvisorie deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere”
  • Articolo 113 Scale. “Durante l’esecuzione dei lavori (sulla scala), una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala”.

In questo panorama normativo piuttosto deficitario, permane però l’obbligo da parte del Datore di lavoro di valutare tutti i rischi potenzialmente presenti in azienda, compreso anche il lavoro in solitudine.
I “lavoratori isolati” sono le persone che sono tenute a lavorare da sole, senza una sorveglianza diretta e senza la presenza di altri soggetti vicini che possano prestare soccorso immediato in caso di infortunio o incidente. Un lavoratore o lavoratrice che svolge la propria attività in solitudine, opera senza un contatto visivo o vocale diretto con gli altri dipendenti dell’azienda e tale condizione potrebbe interessare tutte le categorie di lavoratori che, ad esempio, hanno necessità di continuare a lavorare oltre l’orario normale, oppure nei casi in cui sia richiesta la loro presenza durante i giorni festivi, la sera o la notte.
Sono considerati lavoratori isolati anche coloro che non operano realmente in solitudine, ma che si trovano in un contesto che presenti difficoltà nella comunicazione, nel movimento o di impedimento fisico, oltre alle persone che lavorano in luoghi remoti, di difficile accesso, in condizioni ambientali sconosciute o avverse.

Fattori di rischio

La mancanza di contatti con altri lavoratori può aumentare il rischio di infortunio soprattutto in relazione alla tipologia di lavoro (es. lavoro notturno, lavoro ripetitivo o monotono, ecc.). Questa condizione di isolamento può inoltre essere causa di stress psichico (sensazione di isolamento, paura).
Di fronte a eventi straordinari, le persone che operano “da sole” spesso si sentono sotto pressione sia a livello fisico, che mentale che psichico (mancanza di assistenza, disorientamento). In questa situazione di stress, sussiste un maggior rischio di prendere decisioni errate o di improvvisare.
Quando si lavora da soli, aumentano quindi le probabilità di commettere degli errori. A questi fattori si aggiunge, inoltre, il rischio di non ricevere un aiuto tempestivo in caso di infortunio o malore.
Le aziende che impiegano personale operante in solitudine devono quindi adottare misure adeguate, nel rispetto dei seguenti principi:

  • nei posti di lavoro occupati da una persona sola devono essere impiegati solo soggetti idonei (idoneità fisica, mentale e psichica)
  • le persone tenute a lavorare da sole devono essere istruite e formate in modo specifico
  • i collaboratori impiegati nei posti di lavoro occupati da una persona sola devono avere la possibilità di dare l’allarme in qualsiasi momento in caso di emergenza
  • bisogna garantire che le persone isolate ricevano un aiuto tempestivo in caso di infortunio o di fronte a situazioni critiche
  • nel caso di lavori pericolosi deve essere presente un sistema di sorveglianza o controllo da remoto.

È quindi fondamentale per le aziende, che la condizione di lavoro isolato sia analizzata dal Datore di Lavoro nel DVR. Le misure di prevenzione e protezione e i controlli vanno definiti nel rispetto delle priorità stabilite nell’articolo 15 del D.lgs. n. 81/2008 “Misure generali di tutela” secondo i seguenti principi:

  • limitare le attività per le quali è previsto l’impiego di lavoratori isolati
  • predisporre procedure per il controllo degli ambienti di lavoro in cui si trovano a prestare la loro opera i lavoratori isolati
  • limitare il numero dei lavoratori esposti ai rischi conseguenti al lavoro isolato, definendone i requisiti di idoneità sanitaria e di formazione
  • utilizzare tecniche e apparecchiature per il controllo e il soccorso da remoto dei lavoratori isolati (es. dispositivo uomo a terra).

Nel caso di lavoratori isolati il fattore di rischio principale (da valutare e per il quale adottare misure e procedure di prevenzione e protezione) è relativo all’organizzazione dei soccorsi in caso di malore o infortunio del lavoratore. In tal circostanza i fattori addizionali di rischio sono i seguenti:

  • impossibilità o limitata capacità, da parte del lavoratore stesso, di allertare i soccorsi all’esterno del luogo di lavoro;
  • difficoltà o impossibilità dei soccorritori, se e quando allertati, di accedere all’interno del luogo, dove è necessario l’intervento;
  • ulteriore difficoltà ad individuare esattamente, una volta all’interno, il punto intervento in caso di situazioni complesse.

Tali fattori addizionali di rischio comportano inevitabilmente il ritardo dell’intervento con effetti avvolte fatali.
Per definizione, il “lavoratore solitario” non è soggetto a sorveglianza o ad interazione con altri. Poiché il rischio specifico può derivare da questa condizione, per quanto possibile, è raccomandabile una sistematica riduzione preventiva delle situazioni solitarie con una strategia ad hoc, ovviamente proporzionata al compito e ai rischi individuati.

Lavorare in solitudine e la formazione specifica

Le persone che operano in solitudine devono conoscere bene il luogo di lavoro in cui operano, le macchine, gli utensili e le attrezzature di lavoro.
È quindi importante che il lavoratore abbia ricevuto, oltre alla formazione già prevista per legge, una specifica formazione riguardante:

  • informazioni sul sistema di sorveglianza impiegato (anche per motivi di privacy)
  • istruzione sui lavori che richiedono obbligatoriamente la presenza di una seconda persona (es. lavori in spazi confinati o su scala)
  • istruzione sui lavori in cui bisogna coinvolgere uno specialista (es. manutentore).

La formazione deve inoltre comprendere gli elementi più importanti relativi alla gestione delle emergenze, tra cui la conoscenza di:

  • piano di emergenza
  • piano di evacuazione e vie di fuga
  • sistema di allarme acustico
  • sistema di allarme visivo
  • modalità di chiamata emergenza
  • gestione dell’emergenza in situazioni particolari (es: blackout elettrico, esondazione, ecc. in relazione allo stato dei luoghi).

Come sempre, la formazione deve essere documentata e le istruzioni di lavoro devono essere in forma scritta. È infine opportuno verificare periodicamente l’efficacia della stessa, ossia controllare il comportamento e le conoscenze delle persone che lavorano in solitudine. L’entità e la frequenza di questi controlli dipendono dalla tipologia del lavoro, dalla sua complessità e dallo stato dei luoghi.

Dispositivi con funzionalità uomo a terra e immobilità (man down)

Dispositivi con funzionalità uomo a terra e immobilità (man down) possono essere soluzioni di sicurezza ideali per i lavoratori isolati. Il dispositivo di segnalazione a uomo a terra (man down) è un dispositivo deve essere in grado di inviare un allarme in modo automatico ogni qualvolta il lavoratore si debba trovare per più di un tempo prestabilito in posizione orizzontale o in una situazione di non movimento.
In caso di permanenza in stato orizzontale o immobilità prolungata dell’operatore, viene avvisato il soccorritore tramite, ad esempio, una chiamata telefonica GSM, un SMS oppure tramite chiamata web ad un sistema aziendale di gestione allarmi. Tutti e tre i canali di comunicazione dall’allarme sono attivabili contemporaneamente (vedi anche GPS per la localizzazione).
La funzionalità uomo a terra permette di monitorare la postura del lavoratore, trasmettendo un allarme in caso di perdita di verticalità. I dispositivi possono comunicare segnali di allerta GSM/WI-FI/GPS. In questo modo è possibile supervisionare e localizzare costantemente i lavoratori e ricevere segnalazioni in caso di pericolo.
La funzionalità uomo a terra permette di controllare che il lavoratore si trovi in una posizione verticale e non orizzontale/immobile, garantendo così che la persona da tutelare non sia in una situazione di pericolo.
Il dispositivo uomo a terra (detto anche a uomo morto) gestisce la ricezione e l’intervento in caso di malore o emergenza della catena di intervento. È necessario selezionare all’interno dell’azienda una persona o una squadra che si occupi della gestione di questi allarmi.

Privacy e sistemi di geolocalizzazione

In previsione dell’uso di tali dispositivi per la gestione del lavoro isolato, occorre adottare misure di formalizzazione all’uso della geolocalizzazione:

  • Formalizzare un accordo di utilizzo con il Sindacato o altre Autorità preposte
  • Formalizzare privacy interna aziendale (D.lgs. n. 196 del 2003) all’uso dei sistemi di geolocalizzazione nel di trattamento dei relativi dati.

Dispositivi uomo a terra e Regolamento (UE) 2016/425 DPI

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
I dispositivi uomo a terra/immobile non rientrano nel campo di applicazione dei DPI Dispositivi di Protezione Individuale, come definiti dal Regolamento (UE) 2016/425:
Si applica ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) così definiti:
a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;

b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva.

Normativa

D.lgs. 81/2008

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43 Disposizioni generali

  1. Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
    1. organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
    1. designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b);
    1. informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
    1. programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
    1. adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
    1. garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.
  2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all’articolo 46.
  3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o le scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.
  4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Art. 45 Primo soccorso

  1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
  2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.

DM 388/2003

Decreto 15 luglio 2003 n. 388

Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Art. 2, comma 5

Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il Datore di Lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all’allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Inail modulo OT/23: Interventi lavoro isolato

Il punteggio attribuito alla dotazione di sistemi di rilevamento “uomo a terra” ai proprio lavoratori isolati è rilevante: da 20 a 50 punti con un punteggio minimo di 100 punti per ottenere la riduzione.

La sezione da compilare relativa al sistema di rilevamento uomo a terra è il quadro E8 “INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO LA LAVORO IN SOLITARIO”, e come documentazione probante:

  • Fatture di acquisto o contratto di noleggio dei dispositivi, relativi all’anno 2019 o
  • Stralcio del DVR dal quale risultino le mansioni a rischio per lavoro in solitario.

Obbligo lavoro notturno

Il lavoro notturno all’interno, spesso rientrante nel “lavoro isolato” è definito all’interno del D.lgs. 66/03 e s.m.i. Attuazione delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.

D.lgs. 66/03 e s.m.i. Art. 1 comma 1

d) “periodo notturno”: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;

e) “lavoratore notturno”:

1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;

2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga ((per almeno tre ore)) lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;

Giurisprudenza

Sentenza della Cassazione penale, sez. IV Sentenza n. 12775 del 7 dicembre 2000. “Nel caso di specie, un autotrasportatore, mentre stava caricando un camion della società, alla quale era stato dato in appalto il servizio di trasporto dei rifiuti, constatato, a carico ultimato, che il telone, che stava stendendo sul cassone, si era impigliato nelle spallette del veicolo, era salito sul bordo superiore del cassone ponendo il piede sull’ultimo gradino di una scaletta di cui l’automezzo era dotato e, nel fare ciò, aveva perso l’equilibrio ed era caduto da un’altezza di circa due metri. Nel confermare la condanna del datore di lavoro, la sez. IV premette che le norme antinfortunistiche sono previste dal legislatore anche per prevenire le imprudenze del lavoratore e spetta incondizionatamente al datore di lavoro adottare i presidi di sicurezza previsti dalla legge o suggeriti dalla migliore tecnica del settore (nella specie, funi di trattenuta e cinture di sicurezza). Subito, però, aggiunge che «questa adozione non significa e non può significare che il datore di lavoro possa limitarsi a munire il lavoratore di quei presidi, ma significa, anche e soprattutto, che il datore di lavoro educhi il lavoratore ad avvalersene e accerti, quindi, sia che quegli sia “formato/educato” a servirsene, sia che sia solito farlo, vincendo le prevedibili «pigrizie».

A conferma di quanto sopra esposto giova segnalare quanto espresso da alcune sentenze della Corte di Cassazione relativamente a infortuni accaduti a lavoratori operanti in condizioni di lavoro notturno e/o isolato o in caso di malore relativamente al caso di un operaio morto durante le operazioni di pulizia all’interno di un silos, durante le quali operava in un ambiente completamente isolato dall’esterno, ad eccezione della botola di accesso posta sulla sommità del silos e senza l’assistenza di un collega, la Suprema Corte di Cassazione Sezione n.4 Penale con Sentenza del 4 febbraio 2010, n. 4917 ha affermato che “Come correttamente sottolineato dai giudici del merito, l’adozione di una delle misure di prevenzione ipotizzate dai giudici stessi (assistenza nell’operazione di pulizia da parte di un secondo operaio, al fianco del P. oppure affacciato all’imbocco del silo, ovvero l’utilizzazione da parte dell’operaio P. di un congegno di allarme idoneo a segnalare all’esterno una situazione di pericolo o di difficoltà all’interno del silo) avrebbe scongiurato l’evento con elevato grado di credibilità razionale, in quanto avrebbe reso possibile un tempestivo soccorso”.

Con riferimento poi alla necessità che le misure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro debbano tenere in considerazione anche eventi eccezionali, ma comunque prevedibili, la Suprema Corte di Cassazione Sezione n.4 Penale con Sentenza del 6 maggio 1985, n. 114/86 ha affermato che “le prescrizioni poste a tutela del lavoratore sono intese a garantire l’incolumità dello stesso anche nell’ipotesi in cui, per stanchezza, imprudenza, inosservanza di istruzioni, malore od altro, egli si sia venuto a trovare in situazione di particolare pericolo”.